mer 21 giugno 2023

DIISOCIANATI , Obbligo di formazione entro il 24 Agosto 2023

ECO-AMBIENTE SERVICE SRL informa che, come previsto dal Regolamento UE 2020/1149 entrato in vigore il 24 agosto 2020, entro il 24 agosto 2023 gli utilizzatori di prodotti contenenti diisocianati devono aver frequentato un corso di formazione specifico.

 

Il Regolamento UE 2020/1149 introduce la restrizione 74 sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici che alifatici, come sostanze o in miscele.

I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici e sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

La sensibilizzazione delle vie respiratore, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica dell’automotive.

 

Il 4 febbraio 2020 il Comitato REACH ha votato a favore della proposta della Commissione Europea per una restrizione REACH sui diisocianati.

Tale restrizione è stata pubblicata il 04 agosto 2020 e prevede tra le varie novità:

[…]

  • Nel caso in cui la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente o in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% del peso, non ci sono obblighi a carico del datore di lavoro;

in caso contrario, dal 24 agosto 2023:  

  • I datori di lavori (in riferimento ai propri lavoratori) o i lavoratori autonomi devono garantire di aver completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

 

La formazione è strutturata su tre livelli e affronta argomenti sempre più ampi ed approfonditi con l’aumentare della complessità dell’attività lavorativa svolta:

  • Formazione base: è rivolta ai lavoratori che, in vario modo, utilizzano i diisocianati (per usi industriali e professionali) in concentrazione superiore allo 0,1%.
  • Formazione intermedia: è rivolta a coloro che effettuano:
    • manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
    • applicazioni a spruzzo in cabina ventilata;
    • applicazione con rullo;
    • applicazione con pennello;
    • applicazione per immersione o colata;
    • trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
    • pulitura e rifiuti;
    • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
  • Formazione avanzata: è rivolta a coloro che effettuano:
    • manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
    • applicazioni per fonderie;
    • manutenzione e riparazione per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
    • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (>45° C);
    • applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche i grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
    • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o inalazione.

 

Per individuare il proprio livello di formazione necessaria vi invitiamo a verificare le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati, nello specifico:

  • controllare la sezione 3 della scheda di sicurezza e verificare se, tra le sostanze, sono citati i diisocianati;
  • oppure, controllare la sezione 15 della scheda di sicurezza per verificare se viene citata la restrizione n. 74 (presente solo nelle SDS aggiornate).

Si consiglia comunque di richiedere ai propri fornitori le schede di sicurezza aggiornate al Regolamento UE 2020/1149.

 

Il Regolamento UE 2020/1149 non specifica la durata dei corsi sui diisocianati ma né stabilisce la periodicità quinquennale.

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