Per realizzare e gestire impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, occorre ottenere un provvedimento di approvazione del progetto, che abilita alla realizzazione dell'impianto e al suo esercizio provvisorio, e, successivamente, effettuato il collaudo, un provvedimento di autorizzazione all'esercizio.
L'articolo 6 della LR 3/2000 individua le tipologie di impianti per le quali occorre un provvedimento di approvazione progetto da parte della Provincia. Nel caso di impianti soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), tale autorizzazione tiene luogo dell'autorizzazione alla realizzazione e modifica degli impianti di smaltimento o recupero rifiuti e dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
L'autorizzazione è rivolta principalemnte a chi, sulla base di un provvedimento di approvazione progetto, abbia realizzato nuovi impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, anche pericolosi.
L’ autorizzazione dura 5 anni. Il provvedimento costituisce autorizzazione per gli scarichi idrici e per le emissioni in atmosfera, secondo il progetto approvato.
Le variazioni relative alla gestione che comportino limitate modificazioni alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti smaltiti o recuperati e non riguardino il processo tecnologico, sono autorizzate dalla Provincia.
Il rinnovo va richiesto non prima di 1 anno ed almeno 6 mesi prima della scadenza.