Accordo Stato-Regioni 17.04.2025 - Art. 37, c. 2 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81

Il 24.05.2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 il nuovo Accordo Stato-Regioni del
17.04.2025: “Accordo, ai sensi dell’art. 37, c. 2 D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti
minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo D. Lgs. 81/2008”.
Il nuovo Accordo introduce diverse novità e accorpa, rivista e modifica gli accordi attuativi del Testo
Unico in materia di formazione in modo da garantire:
• individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
• individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione
lavorativa;
• monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle
attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano
la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
FORMAZIONE PER LAVORATORI, PREPOSTI e DIRIGENTI
I Datori di Lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigente: il tal caso il Datore di Lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui settano tutti gli adempimenti organizzativi esposti.
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI
La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore rimangono invariate rispetto a quanto indicato nel precedente Accordo.
Per la formazione dei lavoratori è confermata la struttura in 2 parti:
- 4 ore di formazione generale;
- da 4 a 12 ore per la formazione specifica (in base alla classe di rischio del settore secondo il codice ATECO).
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore.
La modalità e-learning è consentita per il corso di formazione generale, mentre per la formazione specifica solo per i settori di rischio basso.
Per il corso di aggiornamento la modalità e-learning è sempre consentita.
FORMAZIONE PER I PREPOSTI ALLA SICUREZZA
Come già previsto dal vecchio Accordo, il corso integrativo per preposti è accessibile previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori.
Il corso per preposti si sviluppa in quattro moduli per una durata minima di 12 ore (nel precedente Accordo erano 8 ore).
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e con durata minima di 6 ore.
I preposti che hanno svolto il corso base o l’ultimo aggiornamento da più di due anni devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
ESCLUSA la modalità e-learning per l’erogazione sia della formazione intera che dell’aggiornamento.
FORMAZIONE PER I DIRIGENTI
La formazione per Dirigente si riduce dalle attuali 16 ore a 12 ore, ma è previsto un modulo aggiunto “cantieri” di 6 ore per i Dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale con durata minima di 6 ore.
La formazione base e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità e-learning.
FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO
Il nuovo Accordo introduce il corso di formazione per Datori di Lavoro della durata di 16 ore, suddiviso in moduli giuridici e organizzativi.
Per i Datori di Lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore.
I Datori di Lavoro devono svolgere la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025.
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale con durata minima di 6 ore.
La formazione base e l’aggiornamento possono essere svolti in modalità e-learning.
DATORE DI LAVORO E RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Datore di Lavoro che intende svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve seguire inoltre:
- modulo comune di 8 ore, valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda
- ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori (Agricoltura-Silvicoltura-Zootecnica, pesca, costruzioni, chimico-petrolchimico).
L’aggiornamento deve essere svolto con cadenza quinquennale con durata minima di 8 ore.
La formazione base NON può essere svolta in modalità e-learning, l’aggiornamento sì.
FORMAZIONE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Una delle principali novità dell’Accordo è la definizione dei criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati.
Il corso ha una durata minia di 12 ore, di cui 4 ore di modulo giuridico-tecnico e 8 ore di modulo pratico.
Non è prevista l’erogazione in modalità e-learning.
L’aggiornamento deve essere svolto con cadenza quinquennale della durata minima di 4 ore.
ABILITAZIONE ALL’USO DI ATTREZZATURE
Per l’uso delle attrezzature di lavoro già presenti nell’Accordo 2012 non si evidenziano variazioni sostanziali.
L’Accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come:
- macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
- caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
- carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.
I corsi di formazione per l’abilitazione all’uso delle nuove attrezzature devono essere frequentati entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
L’aggiornamento della formazione rimane con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore.