Dal 15 giugno al 14 agosto 2025 i soggetti appartenenti al secondo scaglione sono obbligati ad iscriversi al RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Secondo la normativa vigente (Decreto Ministeriale n. 59 del 04 aprile 2025) i soggetti che sono tenuti ad iscriversi al RENTRI a partire dal 15 giugno sono:
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti.
L'obbligo di iscrizione per questa categoria di soggetti è definito in una finestra temporale che va dal 15 giugno al 14 agosto 2025.
Le imprese del secondo scaglione pagheranno un contributo annuale al RENTRI pari a 50 euro per il primo anno e 30 euro per gli anni successivi, oltre diritto di segreteria pari a 10 euro.
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e modalità definite dal DM 04 aprile 2023, n. 59, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
- da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi;
- da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni sono ridotte di un terzo nel caso in cui si procede all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successiva alla data di scadenza.
Il numero di dipendenti ai fini del RENTI è da intendersi come: il numero di persone che lavorano per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione.
Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.