lun 18 marzo 2024

PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI

Informiamo della pubblicazione sulla G.U. n. 52 del 02.03.24 del Decreto-legge n. 19/2024, che introduce la patente a punti, o patente a crediti, nello specifico:

dal 1° ottobre 2024, devono essere dotati di una patente a punti rilasciata dall’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL), per 30 crediti iniziali,
tutte le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri temporanei o mobili:

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1,

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

Si tratta di un sistema per classificare imprese e lavoratori autonomi nel settore edile, simile a quello della patente di guida, che mira a essere un deterrente per ridurre incidenti e morti sul lavoro. Lo scopo di questa previsione è rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Per ottenere la patente a punti, il datore di lavoro/responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:

  • Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • Aver adempiuto agli obblighi formativi in materia di sicurezza, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
  • Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08.
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC).
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Le imprese e i lavoratori autonomi potranno operare nei cantieri temporanei o mobili se, in possesso della patente e purché nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.
Al di sotto l’attività verrà sospesa oppure, nel caso l’impresa venga trovata sprovvista di patente, può scattare anche una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro.

 

 

La patente a punti verrà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione:

► -10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio: 

  • mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  • mancata formazione ed addestramento;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  • mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
  • mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
  • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.

► -7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;


► -5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;


► -20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;


► -15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore;


► -10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore.
 
   Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

 

 

 

 

 

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
ART. 90, COMMA 9, DEL D.LGS. 81/08

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva138, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

b-bis) verifica il possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA;

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis).

SANZIONI PER I COMMITTENTI E I RESPONSABILI DEI LAVORI
ART. 157 DEL
D.LGS. 81/08:

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettere b-bis) e c), 101, comma 1, primo periodo.

           

Al fine di essere in regola, si consiglia di verificare e/o regolarizzare gli adempimenti di cui sopra, per poter procedere all’iscrizione al portale INL entro il 1° ottobre 2024.
       

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