ven 07 giugno 2024

R.E.N.T.R.I. – Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti Approfondimenti

Chi deve iscriversi al RENTRI

Devono iscriversi al RENTRI:

OPERATORI PROFESSIONALI

  • Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
  • Gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

 

PRODUTTORI

  • Imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti (numero riferimento alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa e non alla singola unità locale) che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavori industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimenti di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

 

DELEGATI

Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori:

  • Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
  • Gestore del servizio di raccolta;
  • Gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006.

I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all’iscrizione e la trasmissione dei dati.

 

Chi non deve iscriversi

Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali, derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

  • Nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  • dalle attività di costruzione e demolizione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  • nell'ambito delle attività commerciali;
  • nell'ambito delle attività di servizio;
  • da attività sanitarie
  • veicoli fuori uso

Quando bisogna effettuare l’iscrizione al RENTRI

15/06/2023

Il Regolamento entra in vigore

Dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025

Impianti di trattamento rifiuti; Trasportatori di rifiuti; Commercianti/intermediari di rifiuti; Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti); Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti); Delegati.

Dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025

Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti); Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).

Dal 15.12.2025 al 13.02.2026

Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti); Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti.

 

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.

 

Come va fatta l’iscrizione

L’iscrizione va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

L’operatore accede alla propria area riservata mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS e CIE).

L’iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell’Albo, la contestuale protocollazione e non è prevista nessuna attività di controllo. Le unità locali presenti nella pratica di iscrizione risultano immediatamente iscritte.

 

Per i soggetti che hanno indicato di svolgere attività di recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali, quali l’Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti e il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

Le informazioni richieste possono essere integrate, o aggiornate rispetto a quelle derivanti dall’interconnessione telematica con gli archivi citati.

Le Sezioni Regionali verificano, dopo l’iscrizione e con controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, le informazioni aggiunte o integrate.

 

Incaricati

Il rappresentante dell’operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Gli incaricati accedono con dispositivi di identità digitale e possono essere persone che non hanno titolo di rappresentanza.

 

Come attivare la delega

I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.

La delega può avvenire in due modi:

  • Il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
  • Il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

I produttori possono consultare le operazioni svolte dal delegato ed anche operare direttamente.

La Sezione dell’Albo accredita i delegati ad operare, a seguito della verifica del possesso dei requisiti.

 

Pagamenti

A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

  • Diritto di segreteria pari a 10€
  • Contributo annuale diversificato in relazione a:

✓ Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;

✓ Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;

✓ Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

 

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.

I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).

 

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