Rifiuti di batterie: nuovi codici EER e aggiornamento delle iscrizioni all’Albo
Nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti di batterie: dal 14 ottobre 2026 è possibile richiedere l’inserimento dei nuovi codici EER, mentre dal 9 dicembre 2026 è previsto l’adeguamento d’ufficio dei codici sostituiti.
Cambia l’Elenco Europeo dei Rifiuti
La Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025, successivamente rettificata, ha modificato l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) introducendo un aggiornamento specifico relativo ai rifiuti di batterie.
A seguito di tale modifica, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Circolare n. 8 del 23 luglio 2026, ha fornito le indicazioni operative per l’adeguamento delle iscrizioni delle imprese interessate.
La novità riguarda sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi e interessa, in particolare, le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti.
Dal 14 ottobre 2026 è possibile richiedere i nuovi codici
A partire dal 14 ottobre 2026, le imprese già iscritte all’Albo e quelle che intendono iscriversi possono presentare, tramite apposita istanza telematica, la richiesta di inserimento dei nuovi codici EER previsti dalla Circolare.
Il 14 ottobre, quindi, non rappresenta una scadenza per la presentazione della domanda, ma la data a decorrere dalla quale tale possibilità è stata resa disponibile attraverso il sistema telematico dell’Albo.
Dal 9 dicembre 2026 l’adeguamento dei codici sostituiti
La seconda data da tenere presente è il 9 dicembre 2026.
A partire da tale data, l’Albo procederà d’ufficio all’adeguamento, nelle autorizzazioni delle imprese iscritte, dei codici EER indicati nell’Allegato A della Circolare e interessati dalla sostituzione.
L’aggiornamento riguarda, ad esempio, alcuni codici relativi alle batterie al piombo, al nichel-cadmio, al mercurio e agli elettroliti di batterie oggetto di raccolta differenziata.
I nuovi codici per i rifiuti di batterie
La nuova disciplina introduce numerosi codici EER destinati a identificare in maniera più specifica le diverse tipologie di rifiuti di batterie.
Tra questi rientrano, ad esempio:
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16 06 04* – rifiuti di batterie alcaline;
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16 06 07* – rifiuti di batterie al litio;
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16 06 08* – rifiuti di batterie al nichel;
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16 06 09* – rifiuti di batterie allo zinco;
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16 06 10* – rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose;
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16 06 11* – rifiuti di batterie al sodio-zolfo;
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16 06 12 – altri rifiuti di batterie al sodio;
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16 06 13* – rifiuti di batterie misti;
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16 06 14* – altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose;
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16 06 15 – rifiuti di batterie non altrimenti specificati.
Sono inoltre previsti ulteriori codici relativi ai rifiuti derivanti dalla fabbricazione delle batterie e ai residui derivanti dalle attività di trattamento e riciclaggio.
Cosa devono fare le imprese?
Le imprese interessate dovrebbero procedere per tempo a una verifica della propria posizione, prestando particolare attenzione a:
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codici EER attualmente presenti nell’iscrizione all’Albo;
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rifiuti di batterie effettivamente raccolti e trasportati;
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corrispondenza tra i rifiuti gestiti e i nuovi codici EER;
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eventuali nuovi codici da richiedere tramite istanza telematica;
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documentazione e procedure interne utilizzate per la classificazione dei rifiuti.
È inoltre opportuno verificare che i formulari, i sistemi gestionali e la documentazione aziendale siano aggiornati in vista dell’entrata in vigore delle nuove classificazioni.
Le due date da ricordare