ven 01 ottobre 2021

Verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento Art. 71 D.Lgs. 81/08

ECO-AMBIENTE SERVICE SRL informa che, l’articolo 71 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Le attrezzatture soggette alle verifiche periodiche sono quelle espressamente indicate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08; per comodità vengono suddivise in 3 macrocategorie:

  • SC – Sollevamento Cose (gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori)
  • SP – Sollevamento Persone (piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, ascensori e montacarichi da cantiere, carri raccogli frutta, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi)
  • GVR – Attrezzature a pressione (generatori di vapore, recipienti di gas e vapore).

Il DM 11/04/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, definisce:

  • VERIFICA PERIODICA: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
  • PRIMA VERIFICA PERIODICA: È la prima delle verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
Vedi tutte le news

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento. Utilizza anche cookie di marketing, che sono disabilitati di default e vengono attivati solo previo consenso da parte tua.

Per saperne di piĆ¹ x