Visite Mediche

Non è detto che tutti i lavoratori di una medesima organizzazione aziendale debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria: dipende dalla mansione, dai rischi specifici per la salute cui sono esposti e, soprattutto, dall’entità di suddetti rischi specifici.

Nel dettaglio

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

La tipologia di visita medica cui i lavoratore è sottoposto e il protocollo sanitario definito dal medico competente è correlato con i rischi lavorativi per la salute cui i lavoratori sono esposti e analizzati nel documento di valutazione dei rischi al quale il medico competente ha l’obbligo di collaborare ai sensi dell’ art. 25 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

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